sabato 22 novembre 2008

Siamo ancora in alto mare…

Come avevo scritto in un precedente post la Rete è l’ultimo strumento d'informazione libero rimasto in Italia e la politica o meglio i politici lo sanno e dopo aver occupato giornali e televisioni non rinunciano facilmente a sferrare il loro attacco per occupare anche quest’ultimo lembo di libera informazione. Infatti, dopo che il diessino Ricardo Levi ha annunciato il ritiro del suo DdL n.1269, più che criticato da tutta la blogsfera (anche se in realtà è ancora li pronto per essere esaminato). Come d’incanto appare una nuova proposta di legge avente per oggetto: Modifiche all’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, in materia di definizioni e disciplina del prodotto editoriale, che a detta del suo presentatore, il deputato Roberto Cassinelli del Partito Popolo delle Libertà, eliminerebbe gli obblighi di registrazione per blog, community e gruppi sociali on-line.

L’apparizione del deputato su Facebook ha innescato immediatamente un vivo e demo-cratico contradditorio tra vari blogger attraverso la bacheca del gruppo di Facebook Salva i Blog , l’ ultimo baluardo creato appositamente per difendere la nostra libertà di esistere liberi in Rete. Roberto Cassinelli sostiene che é una legge che applica l'art. 21 della Costituzione e libera blog, social network e community dai lacci e lacciuoli stabiliti dalla legge per i prodotti editoriali". Insomma per farla breve Roberto Cassinelli presenta così la sua proposta di legge, recante modifiche all'art. 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che rischia di individuare come "prodotto editoriale" - sottoponendola alla relativa nor-mativa - anche la diffusione on-line di opinioni e di libera circolazione delle idee.

PROPOSTA DI LEGGE
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ART. 1.

1. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, primo periodo, dopo le parole « Al prodotto editoriale » sono inserite le seguenti « realizzato su sup-porto cartaceo ».
2. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, secondo periodo, dopo le parole « Il prodotto editoriale » sono inserite le seguenti « realizzato su suppor-to cartaceo ».

ART. 2.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è inserito il seguente comma 4: « 4. Il prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet è sottoposto agli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, se ha per scopo la pubblicazione o la diffusione di notizie di attualità, cro-naca, economia, costume o politica, e se sussiste almeno una delle seguenti fattispecie:
a) il gestore o gli autori delle pagine sono riconducibili a testate per le quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, o sono legati ad una di esse da vincoli professionali;
b) il gestore o gli autori delle pagine ne traggono profitto;
c) le pagine hanno titolo riconducibile a testate per le quali si applicano le di-sposizioni di cui all’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;
d) l’intestazione delle pagine riporta diciture che le rendano analoghe o simili a prodotti editoriali sviluppati su supporto cartaceo per i quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, (“quotidiano”, “periodico”, “settimanale”, “mensile”, “rivista”, “giornale” ed altre di-citure che, nel linguaggio comune, abbiano simile significato;
e) il gestore o gli autori delle pagine sono iscritti nell’elenco dei giornalisti professionisti;
f) il gestore o gli autori delle pagine percepiscono compensi periodici o saltua-ri per la propria attività di gestione o redazione delle stesse;
g) il gestore o gli autori delle pagine vendono direttamente, o comunque per-cepiscono compensi correlati alla vendita di inserzioni pubblicitarie all’interno delle pagine medesime.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è inserito il se-guente comma 5: « 5. Sono in ogni caso esclusi dagli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, i prodotti editoriali pubblicati sulla rete internet che abbiano quale scopo unico:
a) la pubblicazione o la diffusione di idee ed opinioni proprie e personali;
b) la pubblicazione o la diffusione, da parte dell’autore o gestore, di informazioni relative alla propria natura ed alla propria attività di società, associazione, circo-lo, fondazione o partito politico;
c) la pubblicizzazione, da parte dell’autore o gestore, della propria attività di istitu-zione, ente pubblico o persona che ricopra cariche in tale ambito;
d) la pubblicazione o la diffusione, da parte dell’autore o gestore, di informazioni autobiografiche, personali o che comunque riguardino la propria attività persona-le, professionale, politica o pubblica;
e) l’aggregazione, in forma automatica, di notizie ed informazioni contenute in altre pagine;
f) la creazione di momenti di discussione e dibattito su temi specifici;
g) l’aggregazione di utenti terzi in una comunità virtuale ». Com’era ovvio numerosi blogger si sono catapultati per esprimere esprimono i loro dubbi e le loro proposte.

Ma dalla lettura dei vari commendi non emerge una totale soddisfa-zione, ma anzi, grandi rischi a causa della nuova definizione di prodotto editoriale "pubblicato nella rete Internet" di cui all’art. 2. Tra i timorosi “Punto Informatico” e Beppe Grillo. Comunque, per quanto ne dicano gli ” esperti ” ne dicano anche quella di Cassi-nelli è una proposta di legge e quindi potrà essere modificata in corsa eliminando le possibili ambiguità.

A noi blogger amatoriali interessa che nella legge sia chiaramente indicato che i nostri blog non sono da equiparare agli altri prodotti editoriali e conseguentemente non devono essere sottoposti alla relativa normativa. Per adesso non ci resta altro da fare che vegliare e se è il caso continuare la lotta per evitare di essere imbavagliati dalla subdola politica.

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